Dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 1.000. È quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, che integra con il comma 3-bis l’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007, al fine di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, sono vietate tutte le operazioni che avvengono in contante per somme superiori a € 1.000, e che avvengono in maniera artificiosamente frazionate al fine di eludere il limite di legge. Rimangono, invece, consentiti i pagamenti che avvengano in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia. Inoltre, rimangono consentite, ma con eventuale verifica della natura dell’operazione da parte dell’Amministrazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia stabilita, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale e i pagamenti in favore della pubblica amministrazione.


