L’art. 1129, c. 14, c.c. afferma che “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”. L’amministratore di condominio, quindi, sia in sede di prima nomina che in sede di rinnovo dell’incarico, è tenuto a precisare analiticamente il proprio compenso ovvero indicare le prestazioni ulteriori rispetto al compenso “ordinario” per le quali l’amministratore sarà remunerato come, ad esempio, gli adempimenti fiscali, le eventuali assemblee straordinarie convocate, i lavori straordinari, la partecipazione a procedure di mediazione ecc. In caso contrario la sua nomina potrebbe essere considerata nulla con la conseguenza di rendere impossibile al professionista la pretesa del compenso relativo all’attività svolta.


