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COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE: DESCRIZIONE ANALITICA O NOMINA NULLA

2022-01-24 12:40

Silvia Bucci

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COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE: DESCRIZIONE ANALITICA O NOMINA NULLA

Nomina dell'amministratore nulla se il compenso non è descritto analiticamente

L’art. 1129, c. 14, c.c. afferma che “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.

L’amministratore di condominio, quindi, sia in sede di prima nomina che in sede di rinnovo dell’incarico, è tenuto a precisare analiticamente il proprio compenso ovvero indicare le prestazioni ulteriori rispetto al compenso “ordinario” per le quali l’amministratore sarà remunerato come, ad esempio, gli adempimenti fiscali, le eventuali assemblee straordinarie convocate, i lavori straordinari, la partecipazione a procedure di mediazione ecc.

In caso contrario la sua nomina potrebbe essere considerata nulla con la conseguenza di rendere impossibile al professionista la pretesa del compenso relativo all’attività svolta.

Inoltre, in sede di accettazione o rinnovo dell’incarico è altresì necessario comunicare i dati prescritti dall’art. 1129 c. 2 c.c.: “dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Non farlo costituisce grave irregolarità e potrebbe determinare la revoca giudiziale dell’amministratore

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