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CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI

2022-02-01 13:28

Silvia Bucci

Fiscale, credito-dimposta, commissioni, f24, agenzia-entrate, sostegni-bis, decreto,

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI

Credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.

È quanto previsto dall’art. 22 del Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede che “Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

In merito, il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) ha introdotto delle modifiche alla normativa prevedendo con l'art. 11-bis che “Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo”.

L’incremento dal 30% al 100%, dunque, si applica:

  • per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
  • solo nei casi in cui l’esercente adotti strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi telematici che ne garantiscono inalterabilità e sicurezza ovvero sistemi di incasso evoluti ossia strumenti di pagamento elettronico che consentono di assolvere agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

Inoltre, l’art. 11-bis introduce l’art. 22-bis il quale prevede il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico precedentemente descritti. In tale caso il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione nel corso del 2022 acquistino, noleggino o utilizzino strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, spetta, invece, un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 4% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

Per utilizzare il credito d'imposta occorre quindi presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia indicando i costi di commissione pagati in un determinato periodo di tempo. Il codice tributo, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, è il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124” e dovrà essere indicato nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno di concessione dell'agevolazione, rispettivamente “00MM” e “AAAA”.

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