I condomìni, in materia di sicurezza sul lavoro, sono soggetti al Testo Unico sulla Sicurezza e sul Lavoro (TUSL) – Decreto Legislativo 81/2008 – in quanto vengono equiparati ad un’azienda nel caso in cui assuma del personale per svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, giardiniere, ecc..) e, solo allora, assumendo l’amministratore di condominio la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni del decreto. Ciò è quanto previsto dall’art. 2 del Decreto 81/2008 che, alla lettera c), individua come azienda “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato” e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Ed inoltre, la circolare n. 28 del 5 marzo 1997 del Ministero del Lavoro chiarisce che “Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato […] il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore”. Nel caso in cui nei condomìni non sussista la nomina di un amministratore, non essendo questa obbligatoria in condomìni con non più di otto condòmini (art. 1129 c.c.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste dall’art. 2 comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/2008. Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela, l’art. 3 comma 9 del D.lgs. 81/2008 fa riferimento ai lavoratori “che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati”, e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (es. lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, ecc.). Da questi lavoratori vanno ovviamente esclusi coloro che prestano la loro attività con contratto di lavoro autonomo. OBBLIGHI PER L’AMMINISTRATORE Alla luce di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, l’amministratore di condominio è obbligato a redigere due importanti documenti: Vediamo in dettaglio cosa sono questi documenti, quando redigerli e i loro contenuti. DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Il DVR, disciplinato dall’art. 28 del D.lgs. 81/2008, è il documento di valutazione dei rischi e deve essere redatto dal datore di lavoro quando ha anche solo un dipendente/collaboratore e per qualsiasi tipo di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il DVR è, dunque, un documento che contiene e tratta tutti i rischi connessi all’attività ed in particolare analizza i rischi per mansione descrivendo tutte quelle che possono essere le lavorazioni effettuate dai dipendenti/collaboratori del datore di lavoro, con quali mezzi, con quali prodotti e in quali luoghi. Quindi, compito di colui che redige il DVR è di analizzare tutte le diverse situazioni che il dipendente/collaboratore di una ditta deve affrontare per svolgere il proprio lavoro. Il DVR va modificato e rielaborato ogni qual volta subentrano modifiche del processo lavorativo che possono comportare anche una diversa valutazione dei possibili rischi. In ogni caso, va sottoposto a revisione ogni tre anni, anche nel caso in cui la conclusione della revisione sia che non ci sono state variazioni sostanziali delle condizioni già descritte. Nel caso del condominio, dunque, l’amministratore è obbligato alla redazione del DVR solo se ha dei lavoratori alle proprie dipendenze assunti con contratto di lavoro subordinato. L’esempio più ricorrente è la presenza del portiere dipendente del condominio. In questo caso l’amministratore, in veste di datore di lavoro, dovrà redigere il DVR. È evidente, tuttavia, che non sarà l’amministratore in persona a redigere tale documento in quanto non dispone delle competenze professionali per tale adempimento, e dunque si dovrà far assistere da esperti in materia di sicurezza sul lavoro che provvederanno alla stesura del DVR. DUVRI – DOCUMENTOUNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Il DUVRI, disciplinato dall’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, a differenza del DVR, è legato al tipo di attività che viene svolta all’interno di un contratto di appalto, somministrazione o opera a cui va allegato, con lo scopo di valutare i rischi determinati dall’interferenza tra lavoratori del committente e lavoratori dell’appaltatore. Nel caso del condominio, il DUVRI dovrà essere redatto dall’amministratore solo se ricorrono due condizioni: L’esempio più ricorrente è la presenza del portiere dipendente del condominio e l’affidamento da parte di questo del servizio della pulizia delle scale ad una ditta esterna. In questo caso l’amministratore redigerà il DVR, in quanto datore di lavoro del portiere, e il DUVRI, in quanto committente della ditta appaltatrice che svolgerà il servizio di pulizia delle scale.


