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GRATUITO PATROCINIO: QUANDO LA GIUSTIZIA È DAVVERO PER TUTTI

2025-05-29 12:12

Silvia Bucci

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GRATUITO PATROCINIO: QUANDO LA GIUSTIZIA È DAVVERO PER TUTTI

Il gratuito patrocinio garantisce il diritto alla difesa anche a chi non può permetterselo...

Nel nostro ordinamento, il diritto alla difesa è garantito a ogni persona, a prescindere dalle sue condizioni economiche. Tuttavia, nella pratica, molte persone rinunciano a far valere i propri diritti per timore dei costi legati all’assistenza legale. È proprio in questi casi che entra in gioco uno strumento fondamentale: il gratuito patrocinio, noto anche come patrocinio a spese dello Stato.



Che cos’è il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un istituto previsto dalla legge italiana che consente ai cittadini con reddito basso di ottenere assistenza legale senza dover sostenere le spese di avvocato, consulenze e processo. Il costo viene interamente coperto dallo Stato, garantendo così l’accesso alla giustizia anche a chi si trova in una situazione di difficoltà economica.



In quali casi si può richiedere?

Il gratuito patrocinio è previsto in tutti i principali ambiti giudiziari:

  • Cause civili: separazioni, divorzi, sfratti, lavoro, risarcimenti, ecc.;
  • Processi penali: difesa dell’imputato, della parte civile, della persona offesa;
  • Procedimenti amministrativi e tributari, nei limiti previsti dalla legge.

È possibile richiederlo sia per procedimenti già in corso che per quelli da avviare.


 


Chi può richiederlo?

Possono accedere al gratuito patrocinio:

  • cittadini italiani;
  • stranieri con regolare permesso di soggiorno;
  • apolidi;
  • enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Il requisito fondamentale è di natura economica:

  • in ambito civile: è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (importo aggiornato al 2024 e soggetto a revisione periodica). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
  • in ambito penale: è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (importo aggiornato al 2024 e soggetto a revisione periodica). Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

 


Quali spese copre?

Il gratuito patrocinio copre:

  • le spese del legale (onorari e diritti);
  • le spese processuali (ad es. contributo unificato, notifiche, perizie disposte dal giudice);
  • l’eventuale assistenza di un consulente tecnico (CTU o CTP).

Il gratuito patrocinio NON copre:

  • le spese per consulenze private non autorizzate dal giudice;
  • le sanzioni processuali o penali;
  • i risarcimenti eventualmente dovuti.

 


Come si richiede?

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente:
    • la data della prossima udienza;
    • generalità e residenza della controparte;
    • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
    • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
  • se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede;
  • se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione;
  • se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

 


In ambito civile, cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda?


Il Consiglio dell’Ordine verifica i requisiti e può:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda

  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.


In ambito penale, cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda?


Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile
  • può accogliere l'istanza
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Se la domanda viene rigettata, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.


 


Hai bisogno di sapere se puoi accedere al gratuito patrocinio?

Il nostro studio è a disposizione per offrirti assistenza nella richiesta di patrocinio gratuito, dalla valutazione preliminare alla gestione completa della pratica.

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