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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Uno strumento di tutela flessibile e personalizzato

2025-10-30 11:28

Silvia Bucci

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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Uno strumento di tutela flessibile e personalizzato

Una misura di tutela flessibile che garantisce assistenza personalizzata nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona fragile.

Nel panorama delle misure di protezione delle persone fragili, l’amministrazione di sostegno rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dal legislatore italiano negli ultimi decenni. Introdotta con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, questa figura giuridica si pone come alternativa meno rigida rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, offrendo un sistema più snello, personalizzato e rispettoso della dignità e dell’autonomia residua della persona.

 

COS’È L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione pensata per le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si tratta quindi di uno strumento pensato non solo per persone con gravi disabilità, ma anche per anziani fragili, malati cronici o soggetti che, pur conservando una certa autonomia, necessitano di supporto nella gestione degli affari quotidiani.

A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, che sono misure di carattere più rigido e generalizzato, l’amministrazione di sostegno si basa su un principio di adeguatezza e proporzionalità: il giudice stabilisce nel decreto di nomina quali atti possono essere compiuti esclusivamente dall’amministratore, quali in collaborazione con il beneficiario, e quali restano nella piena disponibilità di quest’ultimo.

L’obiettivo della legge è garantire il massimo grado di autonomia possibile, modulando l’intervento dell’amministratore di sostegno in funzione delle effettive esigenze del beneficiario.

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina dell’amministrazione di sostegno è contenuta negli articoli 404-413 del Codice Civile, così come modificati dalla legge n. 6/2004.

Secondo l’art. 404 c.c., può essere nominato un amministratore di sostegno “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

La finalità della norma è chiaramente espressa nel successivo art. 405, che impone al giudice tutelare di adottare “i provvedimenti più idonei per la tutela della persona e del suo patrimonio”, nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

 

PROCEDURA PER LA NOMINA

La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno è di competenza del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Il procedimento si attiva con ricorso, che può essere presentato:

  • dallo stesso interessato,
  • dai familiari (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo),
  • dal tutore o curatore,
  • dal pubblico ministero,
  • dai responsabili dei servizi sanitari o sociali.

Il ricorso deve contenere l’indicazione delle generalità del beneficiario, la descrizione delle sue condizioni di salute, la proposta di nomina e i poteri da attribuire all’amministratore. Deve essere allegata anche una certificazione medica, preferibilmente redatta da un medico specialista, che attesti la situazione clinica della persona.

Dopo il deposito del ricorso, il giudice tutelare fissa l’udienza di comparizione personale del beneficiario, salvo che ciò risulti impossibile per ragioni documentate. Segue un procedimento in via sommaria, al termine del quale il giudice emette il decreto di nomina, che è immediatamente esecutivo.

 

CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La legge non impone requisiti particolari. In linea generale, il giudice tende a nominare un familiare prossimo o una persona legata da un rapporto di fiducia con il beneficiario. In mancanza, può essere scelto anche un professionista esterno, come un avvocato o un commercialista, specie nei casi in cui siano da gestire questioni patrimoniali complesse.

L’amministratore viene nominato con un decreto che ne specifica durata, compiti, limiti e modalità di esercizio delle funzioni. Il decreto può essere successivamente modificato in caso di mutamento delle condizioni del beneficiario.

 

I POTERI DELL’AMMINISTRATORE E LA TUTELA DEL BENEFICIARIO

Il tratto distintivo dell’amministrazione di sostegno è la personalizzazione dei poteri conferiti, che possono riguardare sia l’ambito personale (es. consenso a trattamenti sanitari, scelta della residenza) sia quello patrimoniale (es. gestione del conto corrente, pagamento delle utenze). Per il compimento degli atti agli artt. 374 e 375 c.c. è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare (es. acquistare beni alienare beni, assumere obbligazioni, accettare l’eredità).

L’amministratore agisce nell’interesse esclusivo del beneficiario e sotto la vigilanza del giudice tutelare. Deve rendere conto periodicamente della sua attività, solitamente con cadenza annuale, presentando una relazione dettagliata sull’operato svolto e sulla situazione patrimoniale del beneficiario.

Il beneficiario conserva la capacità giuridica e, salvo diversa indicazione del decreto, può continuare a compiere atti validi. L’eventuale annullabilità degli atti compiuti in violazione del decreto è prevista solo se viene dimostrato un concreto pregiudizio.

 

LA CESSAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione di sostegno può cessare per diverse ragioni: per revoca del decreto, per decesso del beneficiario, per cessazione delle condizioni che ne avevano giustificato la nomina, o per sostituzione dell’amministratore.

Il procedimento per la cessazione si svolge sempre davanti al giudice tutelare, su istanza delle stesse persone legittimate a proporre il ricorso iniziale.

 

CONSIDERAZIONI PRATICHE

L’amministrazione di sostegno rappresenta uno strumento giuridico estremamente utile e versatile, che consente di adattare la misura di protezione alla reale situazione della persona interessata, senza dover ricorrere a provvedimenti più invasivi.

Tuttavia, come per ogni strumento giuridico, è fondamentale affrontare il procedimento con una corretta impostazione tecnica e documentale, anche con il supporto di un professionista, per garantire che il provvedimento finale sia realmente efficace e conforme alle esigenze del beneficiario.

Per le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità, il ricorso all’amministrazione di sostegno può rappresentare un’importante opportunità per accompagnare il proprio caro, con rispetto, protezione e legalità.


Per approfondire la tematica o ricevere una consulenza personalizzata, contattaci.

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